La bozza del Ddl. di bilancio 2020 prevede l’incremento dal 20% al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati.
Affinché la plusvalenza derivante dalla cessione di un fabbricato o di un terreno agricolo risulti imponibile come reddito diverso, è necessario che la vendita avvenga entro 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione.
Nel caso di cessione di immobili acquistati presso terzi, il quinquennio decorre dalla data dell’atto di acquisto ovvero, se diversa o successiva, da quella in cui si è prodotto l’effetto traslativo del diritto reale (es. acquisto della proprietà in capo al cedente).
In linea generale, l’eventuale plusvalenza concorre al reddito imponibile IRPEF del contribuente. Tuttavia, il cedente che realizza una plusvalenza può richiedere al notaio (che ne cura il versamento) l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ex art. 1 co. 496 della L. 266/2005, la quale verrà innalzata al 26% a partire dal 2020.