Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2015 – Indicazioni operative (circ. INPS 17.3.2016 n. 52)

Con il DM 1.12.2015, è stata confermata per l’anno 2015, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva prevista dall’art. 29 co. 2 del DL 244/95 per gli operai assunti a tempo pieno (40 ore settimanali) presso le imprese appartenenti al settore dell’edilizia e in possesso di specifici requisiti, come ad esempio la regolarità contributiva. Sull’argomento, è intervenuto l’INPS con la circ. 17.3.2016 n. 52, fornendo le istruzioni operative a favore delle imprese edili interessate. Operativamente, le istanze per richiedere la riduzione contributiva relativamente all’anno 2015 potranno essere inoltrate telematicamente all’INPS fino al 15.5.2016, utilizzando il modulo “Rid-Edil”, disponibile sul sito www.inps.it all’interno del cassetto previdenziale aziendale, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. Se il controllo automatizzato darà esito positivo, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da agosto 2015 ad aprile 2016. Sul punto, si ricorda che il beneficio può essere fruito entro il 16.5.2016 per mezzo delle denunce UniEmens di competenza fino al mese di aprile 2016. In pratica, le imprese edili autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2016. Trattandosi di riduzione contributiva riferita al 2015, si dovrà utilizzare il codice L207, riferito al recupero di arretrati, nell’elemento “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.

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