L’art. 2 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) ha ridotto drasticamente i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta su acquisti e importazioni (da 2 anni e 4 mesi a soli 4 mesi).
Possono verificarsi le seguenti casistiche, relative alle fatture emesse nel 2017 e ricevute dal soggetto passivo all’inizio del 2018:
– fattura datata 2017 ricevuta in data anteriore al 16.1.2018: il cessionario o committente dovrebbe poter registrare il documento nel registro degli acquisti del mese di dicembre 2017 ed esercitare il diritto alla detrazione nella liquidazione del 16.1.2018 relativa alla predetta mensilità;
– fattura datata 2017 ricevuta in data successiva al 16.1.2018 e sino al 30.4.2018: si pone il problema di capire come gestire, dal punto di vista operativo e contabile, l’esercizio del diritto alla detrazione nella dichiarazione annuale IVA per il 2017;
– fattura datata 2017 ricevuta in data successiva al 30.4.2018: il cessionario o committente dovrebbe poter esercitare il diritto alla detrazione attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale IVA integrativa.