In risposta ad un quesito, il Min. Economia e finanze ha affermato che, fino all’1.3.2016, è possibile registrare i contratti di comodato verbali già in essere, beneficiando fin dall’1.1.2016 della riduzione del 50% della base imponibile di IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a figli o genitori. Nel caso in cui il contratto sia scritto, è obbligatorio registrarlo entro 20 giorni. Dovrebbe essere possibile tuttavia registrare il comodato in ritardo, usufruendo del ravvedimento operoso, previsto per l’omessa dichiarazione, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97; la circ. 180/E/98, infatti, ha equiparato la nozione di atto/denuncia a quella di dichiarazione.
Il chiarimento si aggiunge a quello fornito dallo stesso MEF secondo cui il possesso di altri immobili non abitativi (come ad esempio negozi, aree fabbricabili e terreni) non impedisce di ottenere l’agevolazione.
In pratica, quindi, la riduzione al 50% della base imponibile opera se il soggetto passivo possiede (a titolo di proprietà, usufrutto, superficie, uso o abitazione) al massimo due abitazioni non di lusso, di cui una data in comodato ed una destinata a propria abitazione principale ed a condizione che comodante e comodatario abbiano residenza e dimora nello stesso Comune. La norma non pone vincoli con riferimento alla percentuale di possesso, sicché se il soggetto possiede anche soltanto lo 0,1% di una terza abitazione, l’agevolazione non spetta.
Per il MEF, poi, la riduzione al 50% della base imponibile è cumulabile con l’altra riduzione al 50% della base imponibile prevista per gli immobili storici, quindi qui lo sconto arriva al 75% dell’imposta.