La circ. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 29, in relazione al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, ha chiarito che:
– l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa;
– il reddito di lavoro dipendente assoggettato all’imposta sostitutiva del 10%, quale premio di risultato, deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo per la spettanza del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale per i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati, non deve essere considerato il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, mentre rilevano i redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni.
Sono altresì rilevanti la quota esente dei redditi dei docenti e ricercatori e dei soggetti impatriati, nonché i redditi assoggettati al regime forfetario di cui alla L. 190/2014.