Il DLgs. 151/2001 tutela i genitori lavoratori assicurando, tra le misure più importanti:
– il congedo obbligatorio per maternità, un periodo di assenza dal lavoro che, salvo eccezioni, riguarda i due mesi che precedono la data presunta del parto e i tre mesi successivi;
– il congedo sostitutivo di paternità, che consente al padre di fruire dell’astensione obbligatoria per maternità in caso di impossibilità della madre (ad es. per morte di quest’ultima, ecc.);
– il congedo di paternità obbligatorio, introdotto in via sperimentale dalla L. 92/2012, che si sostanzia in due giornate (per il 2017, elevate a quattro, per l’anno 2018, dalla L. 232/2016), retribuite al 100%, riconosciute al padre, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del bambino e non alternative al congedo di maternità;
– la possibilità, a partire dal 2018, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno rispetto al congedo di paternità obbligatorio, previo accordo con la madre e in sua sostituzione;
– il congedo parentale (c.d. “astensione facoltativa”), un ulteriore periodo di astensione della durata complessiva di 10 mesi (in alcuni casi estesi a 11), che vanno ripartiti tra i due genitori, e deve essere fruito nei primi 12 anni di vita del bambino.