Tra le disposizioni in materia di lavoro e previdenza contenute nella L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), trova posto anche la misura prevista al co. 304 dell’art. 1, con cui si stabilisce un incremento di 250 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga ex art. 2 co. 64 della L. 92/2012. In merito a ciò, con una comunicazione pubblicata sul proprio sito internet, il Ministero del Lavoro ha ricordato che ai sensi del provvedimento contenuto nella legge di stabilità di quest’anno il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dall’1.1.2016 e fino al 31.12.2016, per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco di un anno. Inoltre, sempre per tutto il 2016, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno individuate dal DPR 218/78. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi.