Rifiuto del lavoratore alla trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale – Illegittimità del licenziamento (Cass. 27.10.2015 n. 21875)

Con la sentenza 27.10.2015 n. 21875, la Corte di Cassazione ha accertato l’illegittimità del licenziamento irrogato al lavoratore, nel contesto di una situazione finanziaria aziendale negativa, sul presupposto del suo rifiuto alla trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, ad un dipendente di un centro medico era stato proposto il dimezzamento dell’orario di lavoro e della retribuzione, a fronte di una dedotta necessità di riduzione dei costi resa necessaria dalla intervenuta scadenza di una convenzione con la ASL locale per la fornitura di esami specialistici. In risposta, il lavoratore aveva formulato una proposta alternativa, da cui la società aveva tratto la decisione di risolvere il rapporto di lavoro, ritenendo non più aziendalmente utilizzabile, nel mutato contesto finanziario, la prestazione del lavoratore a tempo pieno.
In seguito all’azione in giudizio promossa dal dipendente, mentre il Tribunale e la Corte d’appello avevano rigettato il ricorso e confermato la legittimità del licenziamento per essere venuta meno la disponibilità aziendale della posizione a tempo pieno ricoperta dal dipendente, la Suprema Corte ha invece espresso una decisione di segno contrario, valorizzando il dato testuale dell’art. 5 co. 1 del DLgs. 25.2.2000 n. 61, oggi sostituito dall’art. 8 co. 1 del DLgs. 81/2015, per cui non costituisce giustificato motivo di licenziamento il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto a tempo parziale.
Tuttavia, nella sentenza in esame si precisa, altresì, che tale disposizione non equivale ad un divieto assoluto di licenziamento, dovendo essere letta la norma in relazione ai principi espressi in materia di part time dalla Direttiva 97/81/CE del 15.12.1997, per cui, posta l’invalidità del licenziamento ricollegato al mero rifiuto di trasformare il regime orario, resta aperta la possibilità di procedere al licenziamento per altre ragioni ricollegate alle necessità di funzionamento aziendali.

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