A seguito della riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro attuata dal DLgs. 148/2015, è previsto che alle aziende aventi più di 5 e sino a 15 dipendenti possano essere riconosciute le seguenti tutele:
– in caso di costituzione dei Fondi bilaterali di settore, un assegno che assicuri prestazioni analoghe alla CIGO e alla CIGS, nonché prestazioni aggiuntive legate ad esigenze di prepensionamento nei 5 anni precedenti il raggiungimento dei requisiti per la pensione;
– in mancanza di fondi bilaterali, il contratto di solidarietà fino all’1.7.2016 e, a seguito dell’abrogazione di tale istituto – che decorrerà dalla suddetta data – l’assegno di solidarietà erogato dal Fondo di integrazione salariale INPS.
Per le imprese con più di 15 dipendenti non rientranti nel campo di applicazione di CIGS e CIGO, è prevista la possibilità di ottenere le tutele sopra descritte, oltre ad una prestazione aggiuntiva erogata dal suddetto Fondo di integrazione.
Le imprese con più di 15 dipendenti rientranti nel campo di operatività della copertura INPS relativa a CIGS e CIGO , invece, sono escluse dalla fruizione delle prestazioni ordinarie dei Fondi bilaterali o delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale, potendo i Fondi bilaterali costituirsi solo per erogare le prestazioni di prepensionamento e quelle integrative di CIGS, CIGO e solidarietà, già assicurate dall’Istituto di previdenza.