Il prossimo anno si completerà il processo di riordino delle norme in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, così come previsto dal Jobs Act (L. 183/2014) e attuato dal DLgs. 4.3.2015 n. 22.
Dall’1.1.2017, infatti, i lavoratori interessati da un licenziamento collettivo non potranno più accedere alla Mobilità (in quanto abrogata), bensì alla NASpI, ossia la nuova assicurazione sociale per l’impiego introdotta a maggio 2015, che diventerà il sostegno universale in caso di disoccupazione, visto che con il 2016 esce di scena anche l’indennità speciale edile. Secondo i dati forniti dall’INPS, la platea dei lavoratori potenzialmente interessati è di circa 60.000 unità.
Sul punto, si ricorda che la Mobilità e la NASpI si differenziano per sistema di calcolo e durata. La prima equivale al 100% dell’assegno di CIG straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo precedente il licenziamento (80% dello stipendio), importo che scende all’80% dopo 12 mesi. La seconda, invece, è il 75% della retribuzione: se questa supera 1.195 euro mensili (rivalutati annualmente), l’indennità è aumentata del 25% della quota eccedente il tetto. Per la NASpI è prevista una riduzione del 3% a partire dal quarto mese.