L’art. 5 dello schema di disegno di legge recante delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza prevede alcune novità in materia di piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 67 co. 3 lett. d) e 182-bis del RD 267/42).
In particolare, con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti, è prevista l’eliminazione o la riduzione del quorum del 60% delle passività, qualora il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei, né richieda le misure protettive del proprio patrimonio ai sensi del successivo comma 6 (sospensione delle azioni esecutive o cautelari dei creditori durante il periodo delle trattative).
Diversamente, nel caso in cui il debitore si avvalga di quest’ultima norma, è contemplata l’assimilazione della disciplina di tali tutele a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, nei limiti di compatibilità.