Disattendendo il recente orientamento delle Sezioni Unite (sentenze 11.12.2023, nn. 34419 e 34452), la Corte di
Cassazione, Terza sezione penale, con la sentenza 2.01.2024, n. 6, ha stabilito che ai fini penali la nozione di
credito inesistente è più ampia di quella amministrativa.
La pronuncia riguarda una compensazione di crediti fittizi che, secondo la difesa, era agevolmente individuabile
mediante un controllo formale o comunque dai dati in possesso dell’Amministrazione; da qui la configurabilità ex art.
13, D.Lgs. 471/1997, di un credito non spettante e non inesistente, come contestato, stante la necessità della
doppia condizione: 1) fittizietà del credito o carenza del presupposto; 2) impossibilità di riscontrare la violazione
mediante procedure automatizzate o controllo formale
Secondo i giudici di legittimità, la definizione in questione, desumibile dall’art. 13 come modificato dal D.Lgs.
158/2015, è applicabile soltanto agli illeciti amministrativi, mentre ai fini penali risulterebbe del tutto irrilevante la
seconda condizione, cioè le modalità attraverso cui la violazione potrebbe essere individuata.