I reati di omesso versamento IVA e di ritenute certificate si integrano se, ferma la soglia di punibilità, l’omesso versamento si protrae oltre il 31.12 dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e, comunque, non si configurano se è in essere la dilazione dell’avviso bonario.
L’art. 3-bis co. 2-bis del DLgs. 462/97 prevede:
– che l’avviso bonario, a tal fine, va notificato entro il 30.9 dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
– che, prima, il contribuente può cominciare a pagare le somme in misura almeno pari a 1/20 per trimestre.
Il pagamento ante avviso bonario di somme inferiori a 1/20 per trimestre sembra sfornito di sanzione; comunque se il debito scende sotto soglia il reato è da ritenersi scongiurato all’origine.