Secondo quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 30.10.2015 n. 92 in tema di tassazione delle indennità chilometriche corrisposte al dipendente a fronte di trasferte fuori dal Comune:
– laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest’ultimo è da considerare non imponibile ai sensi dell’art. 51 co. 5, secondo periodo, del TUIR;
– nell’ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell’art. 51 co. 1 del TUIR.
Anche per i collaboratori si applica la medesima disciplina. Tuttavia, per alcuni tipi di collaboratori e per gli amministratori di società, non è possibile identificare la sede di lavoro con la sede della società: in questi casi, si ritiene che per individuare la sede di lavoro occorra fare riferimento al domicilio fiscale del collaboratore.