La norma di comportamento AIDC 201/2018 ha formulato ulteriori considerazioni in merito al trattamento fiscale applicabile in caso di rinuncia al trattamento di fine mandato (TFM) da parte degli amministratori, discostandosi dall’orientamento recentemente fornito dalla ris. Agenzia delle Entrate 13.10.2017 n. 124.
In particolare, ad avviso della norma di comportamento, in caso di amministratore-socio, la mera remissione del credito (che non sia collegata anche indirettamente a una controprestazione di qualsiasi natura) non comporta alcun beneficio per l’amministratore e non può, quindi, essere assunta quale forma di utilizzo o godimento del diritto di credito.
Conseguentemente l’operazione è fiscalmente ininfluente per l’amministratore.
Il credito rinunciato ha un valore fiscale nullo, posto che la fattispecie reddituale sottostante non ha mai concorso a formare la base imponibile del reddito dell’amministratore, e la rinuncia al credito non comporta un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ex art. 94 co. 6 del TUIR.
Per quanto riguarda la società, che imputa a patrimonio netto l’ammontare del credito rinunciato dall’amministratore-socio, il vigente art. 88 co. 4-bis del TUIR determina una sopravvenienza attiva imponibile, da assoggettare a imposizione mediante una corrispondente variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.