La sentenza C.T. Prov. Ancona n. 1279/3/2016, ha considerato legittimo un avviso di accertamento che richiedeva la fatturazione ed il versamento di imposte in relazione a prestazioni professionali gratuite erogate ad amici e parenti.
Nel caso di specie, un notaio ha rinunciato a richiedere l’onorario per prestazioni professionali, limitandosi ad addebitare le sole “spese vive” degli atti (bolli, registrazione).
I giudici di merito, pur riconoscendo che l’incasso di onorari irrisori, o l’erogazione di prestazioni gratuite, può essere giustificata da rapporti di “consuetudine” e “amicizia”, hanno, tuttavia, ritenuto che lo stesso avrebbe dovuto regolarmente fatturare gli omaggi concessi, declinarne l’incasso e, comunque, assolvere il corrispondente onere fiscale.