Per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 147/2015, che ha inserito nell’art. 88 del TUIR il co. 4-bis, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015 la rinuncia del socio al credito determina, in capo alla società beneficiaria, una sopravvenienza imponibile per la parte del credito rinunciato che eccede il relativo valore fiscale.
Se il valore nominale del credito e il suo valore fiscale coincidono, non emergono mai componenti di reddito imponibili. Se, invece, il valore fiscale è inferiore al valore nominale, la differenza è tassata in capo alla società; ciò può avvenire, tipicamente, se il credito è stato svalutato con effetto fiscale, o se esso è stato ceduto da un soggetto che, per effetto della cessione stessa, ha realizzato una minusvalenza deducibile.