L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con la circ. 25.1.2017 n. 2, ha fornito le prime indicazioni operative per il personale ispettivo addetto alla vigilanza previdenziale e assicurativa. La circolare spiega che, a partire dall’1.2.2017:
-fino a che l’INL non otterrà l’accesso alla banca dati degli istituti, la vigilanza previdenziale sarà garantita mediante l’assegnazione delle pratiche ispettive da parte dei direttori della sede INPS competente, ai singoli funzionari;
-la programmazione della vigilanza assicurativa, affidata agli ispettori dell’INAIL, avviene su base regionale. È quindi il dirigente dell’Ispettorato del capoluogo di regione a gestire le pratiche condivise con la lista dell’INAIL e ad individuare gli ispettori del lavoro da affiancare al personale dell’istituto, fatta salva la possibilità per quest’ultimo di intraprendere autonomamente gli accertamenti riguardanti infortuni gravi o mortali, dandone comunicazione alla corrispondente sede regionale dell’Ispettorato;
-le sedi degli Ispettorati dovranno avere più aree dedicate alla vigilanza previdenziale e assicurativa, con cui si relazionerà il personale ispettivo dell’INPS e dell’INAIL;
-la vigilanza relativa alla prevenzione degli infortuni e all’igiene del lavoro potrà essere effettuata anche assegnando personale ispettivo non tecnico, previa adeguata formazione.