Lo schema di decreto legislativo di revisione dell’IRPEF e dell’IRES, approvato lo scorso 30.4.2024, prevede una modifica all’art. 172 del TUIR in merito ai soggetti chiamati a operare, in caso di fusioni retrodatate, verifiche in merito alle posizioni soggettive in via di maturazione.
Il vigente co. 7 dell’art. 172 del TUIR prevede che le limitazioni previste per le perdite pregresse facenti capo alle società rientranti nel perimetro dell’operazione si applichino anche al risultato negativo “che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione”.
La bozza del nuovo co. 7-bis prevede espressamente che sotto esame risulta la perdita, determinata secondo le regole ordinarie, che si sarebbe generata in modo autonomo in capo alla (sola) società incorporata in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione ex art. 2504-bis c.c. La previsione, poi, ai sensi del proposto comma 7-quater, è destinata a trovare applicazione anche avuto riguardo alle medesime eccedenze già oggi disciplinate, nonché, per gli ulteriori richiami di legge, alle scissioni.