Secondo quanto previsto dal Ddl. di bilancio 2019, le imprese soggette all’IRPEF, in contabilità ordinaria o semplificata, potranno scomputare le perdite, a partire da quelle realizzate nel 2018, esclusivamente dai redditi d’impresa e riportarle in avanti senza limiti di tempo (quindi anche oltre il quinto anno successivo), ma in misura non superiore all’80% dei redditi conseguiti in ciascuno degli anni successivi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.
Si pongono alcune problematiche interpretative in merito al regime transitorio.
Infatti, è stato previsto che la nuova disciplina sul riporto delle perdite si applica dal 2018, ma non è stata precisata la sorte delle perdite maturate dalle imprese IRPEF in contabilità ordinaria anteriormente al 2018 (che sarebbero state riportabili non oltre il quinto anno successivo).
Per evitare un “doppio binario” per l’utilizzo delle perdite, si dovrebbe applicare l’impostazione suggerita dalla circ. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 53 (in materia di riporto delle perdite IRES), secondo cui la nuova disciplina era applicabile anche alle perdite maturate nei periodi anteriori a quello di entrata in vigore del nuovo regime.