La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 835/2016, ha stabilito che:
– in caso di vizi di forma e notificazione dell’avviso di addebito finalizzato al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, notificato dall’Istituto tramite raccomandata con avviso di ricevimento o, sempre più spesso, tramite PEC, ex art. 30 del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010), il termine per proporre opposizione non è quello ordinario di 40 giorni prescritto dall’art. 24 co. 5 del DLgs. 46/99, ma quello di 20 giorni di cui all’art. 617 c.p.c.;
– le eccezioni formali sull’atto dell’INPS e sulle modalità della sua notificazione, se presentate oltre il suddetto termine, devono essere senz’altro ritenute tardive e non possono più essere fatte valere.