Ristrutturazione e manutenzione dei fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività di agriturismo – Ammissione al regime di detrazione IVA (Cass. 9.3.2016 n. 4606)

Con la sentenza n. 4606 del 9.3.2016, la Corte di Cassazione ha affermato, in linea con i pronunciamenti precedenti, che è detraibile l’IVA assolta in relazione ai lavori di ristrutturazione e di manutenzione eseguiti sui fabbricati rurali, qualora tali fabbricati siano strumentali all’esercizio dell’attività agrituristica. In tal caso, non opera l’indetraibilità di cui all’art. 19-bis1 co. 1 lett. i) del DPR 633/72, che, invece, trova giustificazione solo quando il soggetto passivo destína l’immobile a un utilizzo estraneo all’attività d’impresa (ovvero ad uso promiscuo).
Viene così confermato quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate con la ris. 22.2.2012 n. 18, secondo cui gli immobili abitativi, laddove utilizzati nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo che comporta l’effettuazione di prestazioni di servizi soggette ad IVA, devono essere trattati alla stregua di fabbricati strumentali per natura, indipendentemente dalla classificazione catastale.
La Cassazione precisa, inoltre, che il riconoscimento della qualità agrituristica dell’attività di ricezione e ospitalità è subordinato al rispetto di alcuni requisiti: l’attività in questione deve essere svolta da un soggetto qualificato come imprenditore agricolo e deve essere connessa e complementare all’attività agricola; infine, quest’ultima deve risultare quale attività principale rispetto a quella agrituristica.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>