In caso di ritardo nell’erogazione del rimborso ad opera dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente, oltre ai normali interessi da ritardata restituzione degli importi, può domandare il danno da svalutazione monetaria.
Tuttavia, come rilevato da Cass. 29.4.2016 n. 8540, è necessaria la dimostrazione del danno subito in conseguenza dell’indisponibilità del denaro, oltre a ciò che è di norma risarcito mediante gli interessi.
La svalutazione monetaria non può essere negata solo per il fatto che il contribuente, in bilancio, avesse iscritto interessi passivi corrisposti ad istituti di credito per reperire le somme non erogate dall’Amministrazione finanziaria, siccome non hanno rilevanza le misure “compensative” utilizzate dal contribuente.