La legge di bilancio 2018 equipara il regime delle plusvalanze su partecipazioni qualificate a quello delle partecipazioni non qualificate assoggettandole all’imposta sostitutiva del 26%.
Le nuove regole di tassazione dei dividendi e dei proventi assimilati trovano applicazione per i redditi di capitale percepiti dall’1.1.2018. Trattasi, quindi, di un principio di cassa “puro”, che non considera la data in cui è stata invece deliberata la distribuzione.
È però prevista un’apposita disciplina transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall’1.1.2018 al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 26.5.2017.
Questa disciplina transitoria è finalizzata a salvaguardare il più favorevole regime di tassazione per gli utili qualificati, prima del loro assoggettamento alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%, a condizione che la delibera di distribuzione sia adottata nel quinquennio 2018 – 2022.