Rivalutazione dei beni d’impresa – Novità del Ddl. di stabilità 2016

L’art. 45 del Ddl. di stabilità 2016 ripropone una disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa, da effettuarsi nel bilancio 2015, le cui regole sono analoghe a quelle previste per la rivalutazione di cui all’art. 1 commi 140 e seguenti della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
I maggiori valori iscritti in bilancio sono riconosciuti ai fini fiscali con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari al 16% per i beni ammortizzabili o al 12% per i beni non ammortizzabili; come nella rivalutazione disciplinata dalla L. 147/2013, il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’ulteriore imposta sostitutiva pari al 10%.
Il maggior valore si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, quindi, a decorrere dal 2018); per quanto riguarda le plusvalenze o minusvalenze, perché i nuovi valori esplichino efficacia occorre attendere l’1.1.2019 (sempre facendo riferimento ai soggetti “solari”).

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