L’art. 45 del Ddl. di stabilità 2016 ripropone una disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa, da effettuarsi nel bilancio 2015, le cui regole sono analoghe a quelle previste per la rivalutazione di cui all’art. 1 commi 140 e seguenti della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
I maggiori valori iscritti in bilancio sono riconosciuti ai fini fiscali con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari al 16% per i beni ammortizzabili o al 12% per i beni non ammortizzabili; come nella rivalutazione disciplinata dalla L. 147/2013, il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’ulteriore imposta sostitutiva pari al 10%.
Il maggior valore si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, quindi, a decorrere dal 2018); per quanto riguarda le plusvalenze o minusvalenze, perché i nuovi valori esplichino efficacia occorre attendere l’1.1.2019 (sempre facendo riferimento ai soggetti “solari”).