Nell’ambito del Ddl. di stabilità 2016, la disposizione relativa alla possibilità di rivalutazione dei beni d’impresa presenta alcuni profili critici.
In particolare, l’opportunità è resa poco appetibile dalla previsione di pagamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione, a cui si aggiunge la rivalutazione fiscale “obbligatoria”. In merito all’analoga disposizione del 2014, infatti, l’Agenzia delle Entrate (circ. 10/2014 e 13/2014) ha precisato che non è possibile rivalutare i beni in bilancio senza versare alcuna imposta sostitutiva e senza considerare fiscalmente rilevanti i maggiori valori iscritti.
Ulteriore problematica riguarda poi i terreni sottostanti e pertinenziali ai fabbricati che si intende rivalutare e la loro collocazione nelle categorie omogenee previste dall’art. 4 co. 5 del DM 162/2001. Sul punto, la circ. 13/2014 afferma che “ai fini della rivalutazione tali aree vanno comprese nella categoria omogenea degli immobili non ammortizzabili, mentre il fabbricato, se strumentale, deve essere compreso nella diversa categoria degli immobili ammortizzabili. (…) Poiché l’area dà luogo a una categoria omogenea diversa da quella del fabbricato, il contribuente potrà decidere di rivalutare la sola area ovvero il solo fabbricato”.
Posto che la categoria degli immobili non ammortizzabili non esiste (se non per decidere l’aliquota di imposta da versare) occorrerebbe chiarire quali immobili formino una “categoria omogenea” con i terreni compresi nel costo dei fabbricati.