Con la sentenza 30.4.2015 n. 70, la Corte Costituzionale ha accertato l’illegittimità del blocco della perequazione nell’ambito dei trattamenti pensionistici per il biennio 2012-2013, così come previsto dal co. 25 dell’art. 24 del DL del 6.12.2011 n. 201.
Per effetto di tale pronuncia, recepita dall’art. 1 del DL 21.5.2015 n. 65, l’anno prossimo gli assegni compresi tra 3 e 6 volte il minimo cresceranno, seppur di poco (nonostante il tasso di rivalutazione provvisorio da applicare alle pensioni nel 2016 sia pari a zero), mentre chi sta sotto 3 volte il minimo o sopra le 6, invece, sarà chiamato a restituire la differenza tra quanto incassato provvisoriamente nel 2015 e il valore definitivo.
Inoltre, poiché l’assegno del 2016 sarà uguale a quello definitivo del 2015, e quindi più basso di quello attuale, l’anno prossimo avrà una pensione più leggera. Sul punto, si ricorda che con il DM 19.11.2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che il tasso provvisorio di rivalutazione per il 2016 è zero, e quello definitivo da applicare al 2015 è 0,2%, invece del provvisorio 0,3%. Di conseguenza, sulla rata di gennaio 2016 saranno recuperate le somme erogate in eccesso quest’anno.