Ci si domanda se, in caso di conferimento del terreno rivalutato, il valore di perizia che, ai sensi dell’art. 7 co. 6 della L. 448/2001 deve essere assunto come “valore minimo di riferimento” ai fini della base imponibile delle imposte d’atto, debba essere assunto tale e quale come base imponibile dell’imposta di registro sul conferimento, ovvero possa essere decurtato del valore del mutuo inerente accollato alla conferitaria, come previsto dall’art. 50 del DPR 131/86.
Se, con riferimento alle cessioni immobiliari, infatti, il valore del bene va assunto tale e quale come base imponibile dell’imposta di registro (art. 43 co. 1 lett. a) del DPR 131/86), per i conferimenti, invece, è ammessa la deducibilità, dal valore del bene conferito, delle passività inerenti.
Si ritiene che l’art. 7 co. 6 della L. 448/2001 non modifichi le norme sulle modalità di definizione della base imponibile dell’imposta di registro, che restano definite dagli artt. 43 e ss. c.c., ma incida sulla nozione di “valore del bene” come definita dall’art. 51 del DPR 131/86, disponendo che questo debba essere assunto nel valore di perizia.