Ai sensi dell’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, per i carichi trasmessi agli Agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2016, è possibile fruire, rispettando le condizioni di legge, di una sanatoria delle cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito, beneficiando dello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.
Per i carichi non ancora affidati ma che, per legge, dovranno esserlo (si pensi all’accertamento esecutivo non impugnato, o alla sentenza sfavorevole), si ritiene che possa essere opportuno stimolare l’ente impositore alla sollecita trasmissione del carico all’Agente della riscossione, in modo da poter rientrare nella sanatoria in oggetto.