Tra le proposte di modifica dell’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, che allo stato attuale non sono però definitive, si segnalano le seguenti:
– la postergazione del termine di presentazione della domanda dal 23.1.2017 al 31.3.2017, con possibilità di integrare le istanze già presentate;
– l’allungamento della dilazione, in quanto il 70% degli importi potrà essere pagato nel 2017 mentre il restante 30% nel 2018;
– l’ampliamento dell’ambito oggettivo della sanatoria, che non riguarderebbe più i ruoli consegnati dall’1.1.2000 al 31.12.2015 ma dall’1.1.2000 al 31.12.2016;
– l’esclusione di alcuni debiti, derivanti, tra l’altro, dalle Autorità amministrative indipendenti, dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia;
– la possibilità, per gli enti locali, di scegliere, mediante apposita delibera, se prevedere la rottamazione delle ingiunzioni fiscali.