Equitalia, nelle risposte fornite il gennaio 2017 in un incontro organizzato dall’ODCEC di Roma, ha specificato che il debitore può rinunciare, dandone apposita comunicazione, alla domanda di definizione, purchè ciò avvenga entro il 31.3.2017.
Tuttavia, se visionata, la comunicazione di liquidazione degli importi (che va notificata entro il 31.5.2017), il debitore ritiene che essi siano eccessivi, può evitare il pagamento della totalità delle somme o della prima rata.
In tal modo, secondo questa opinione (non avallata ufficialmente da Equitalia), egli potrebbe continuare a pagare le rate del pregresso piano di dilazione ex art. 19 del DPR 602/73.
L’interpretazione prende le mosse dal fatto che, ai sensi dell’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, le rate dei piani di dilazione in essere sono sospese dall’1.1.2017 non sino al 31.3.2017 (termine per l’invio della domanda), ma sino al termine per il pagamento della totalità delle somme o della prima rata.