In sede di risposta ad una serie di quesiti del 13.12.2017 posti dall’ODCEC di Roma, Agenzia delle Entrate-Riscossione specifica che:
– la rottamazione dei ruoli estesa dal DL 148/2017, per i carichi trasmessi dal 2000 al 2016, opera solo per i debitori che non hanno presentato la domanda entro il 21.4.2017 e per coloro i quali si sono visti opporre il diniego per mancato pagamento di rate pregresse scadute entro il 31.12.2016;
– la rottamazione di cui sopra è possibile altresì per i carichi che, sebbene trasmessi dal 2000 al 2016, non erano inclusi nella domanda presentata entro il 21.4.2017;
– il contribuente che, dopo aver presentato domanda di rottamazione, non ha eseguito il pagamento della prima o unica rata entro il 7.12.2017 può riprendere i pagamenti delle rate pregresse relativi a piani di dilazione in essere al 24.10.2016, a seguito di riliquidazione del piano ad opera di Agenzia delle Entrate-Riscossione, nello stesso numero di rate previsto nel piano originario.