Per effetto dell’art. 3 del DL 23.10.2018 n. 119, è prevista una rottamazione dei carichi tributari e contributivi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2017 (si tratta di ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito).
Il beneficio, come per le precedenti rottamazioni, consiste nello stralcio di sanzioni e interessi (e nella possibilità di dilazione del capitale in cinque anni, con tasso del 2% annuo) e la relativa domanda andrà presentata entro il 30.4.2019.
Sui nessi con le pregresse rottamazioni, si rileva che:
– i debitori che non hanno fruito delle precedenti rottamazioni, i debitori che hanno fruito della prima rottamazione (domanda scaduta il 21.4.2017) e non hanno pagato le rate, i debitori che, avendo fatto domanda per le rottamazioni successive alla prima (domanda scaduta il 15.5.2018), non hanno pagato, entro il 31.7.2018, le rate scadute al 31.12.2016 relative a pregressi piani di rateazione, accedono senza problemi;
– i debitori che hanno presentato domanda entro il 15.5.2018 e hanno pagato, entro il 31.7.2018, le rate scadute al 31.12.2016 relative a pregressi piani di rateazione e i debitori che hanno presentato domanda per la rottamazione dei carichi affidati nei primi nove mesi del 2017 e non hanno pagato le rate, devono, per accedere alla rottamazione, pagare, entro il 7.12.2018, tutte le rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018, potendo ridilazionare il debito residuo in cinque anni (con tasso dello 0,3% annuo).