Cass. 11.3.2015 n. 4775 ha sancito che, in ragione dell’art. 7 del DL 269/2003, le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate solamente nei confronti della società con personalità giuridica, e non nei confronti, ad esempio, degli amministratori.
Quindi, è illegittimo l’atto di contestazione della sanzione notificato al consulente fiscale della società, quand’anche sia dimostrato che egli, in concreto, era amministratore di fatto.
Dalla decisione sembra emergere che occorre sempre applicare l’art. 7 del DL 269/2003 (che individua nella società il solo soggetto responsabile), non avendo rilievo che il consulente, magari, si sia reso partecipe della condotta illecita.