Entro il 16.12.2020 scade il termine entro cui deve essere versata la seconda rata dell’IMU per l’anno 2020 (così come ridisciplinata dall’art. 1 co. 738 – 783 della L. 27.12.2019 n. 160).
Ove non si riuscisse a provvedere al versamento dell’imposta entro i termini di legge, si applicano le sanzioni previste dall’art. 13 del DLgs. 471/97, che fissa, in generale, per tutti i tributi, le sanzioni per ritardato od omesso pagamento.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, infatti, l’art. 13 co. 3 del DLgs. 471/97 stabilisce che fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista dal co. 1 dell’art. 13, pari al 30% di ogni importo non versato, “si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.
L’omesso/tardivo versamento (art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97) è punito:
– nella misura del 15% ridotto a 1/15 per giorno di ritardo, se questo non supera i 14 giorni;
– nella misura del 15%, se il ritardo è compreso tra i 15 e i 90 giorni;
– nella misura del 30%, se il ritardo è superiore a 90 giorni.
Rimane ferma la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso.