Sede dell’Ufficio diversa dalla sede dell’Agente della Riscossione – Competenza del giudice – Orientamenti giurisprudenziali

La Corte Cost. 3.3.2016 n. 44 ha dichiarato incostituzionale l’art. 4 del DLgs. 546/92, nella parte in cui prevede che la competenza si radica con riferimento alla sede del concessionario locale iscritto all’albo dell’art. 53 del DLgs. 446/97, e non con riferimento alla sede dell’ente locale.
Così, si evita che un Comune sito ad esempio in Veneto, affidi la riscossione ad un concessionario sito in Sardegna, obbligando il contribuente a gestire un processo lontano dal proprio domicilio fiscale.
Detta esigenza non si ravvisa quando la riscossione è in capo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, posto che l’emanazione della cartella di pagamento avviene ad opera della diramazione territoriale individuata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente.
Invece, secondo alcune pronunce, dopo la sentenza 44/2016, la competenza si radica sempre presso la sede dell’ente impositore, quand’anche la riscossione avvenga ad opera dell’ex Equitalia (Cass. 21.11.2018 n. 30054).
Come affermato dalla C.T. Prov. Taranto 12.9.2018 n. 1580/1/18, in questo modo si vanifica il principio affermato dalla Corte Costituzionale, obbligando il contribuente a difendersi in un luogo lontano dalla propria residenza.
Quando sussiste diversità tra ente impositore e Agente della riscossione, infatti, ciò è dovuto ad un mutamento di domicilio fiscale successivo all’emanazione dell’avviso di accertamento.

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