Il DLgs. 25.11.2016 n. 222 ha individuato in modo analitico i procedimenti amministrativi necessari per poter iniziare opere edilizie e intraprendere attività produttive (comunicazione, segnalazione certificata di inizio attività o silenzio assenso, autorizzazione). In particolare, la tabella allegata al DLgs. 222/2016 distingue nelle seguenti categorie le attività private rispetto alle quali sono individuate le procedure abilitative di avvio/modifica/cessazione:
– attività commerciali e assimilabili (distinguendo i titoli abilitativi per commercio su area privata e su area pubblica, somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive e stabilimenti balneari, attività di spettacolo e intrattenimento, sale giochi, autorimesse, ecc.);
– interventi edilizi (per ciascun intervento edilizio sono individuati i relativi regimi amministrativi – permesso a costruire, SCIA, CILA, attività libere – e gli eventuali altri titoli di legittimazione e atti di assenso);
– ambiente (è individuato il regime amministrativo di opere o interventi soggetti alle procedure di autorizzazione integrata ambientale, valutazione di impatto ambientale, autorizzazione unica ambientale).
L’opera di codificazione mira a portare uniformità nel trattamento delle singole fattispecie a livello nazionale, impedendo la richiesta a livello locale di titoli abilitativi superiori a quelli indicati.
Le Regioni e gli altri enti locali hanno l’obbligo di adeguarsi alle disposizioni del decreto entro il 30.6.2017.