Segnalazione di operazioni sospette – Direttore di filiale – Discrezionalità – Limiti (Cass. 17.1.2024 n. 1798)

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 17.1.2024 n. 1798, ha precisato che, in ambito bancario, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS), un potere di valutazione ricade solo sul titolare della funzione, sul legale rappresentante (o su un soggetto a ciò delegato), mentre al direttore di una filiale è riservato un margine di discrezionalità ridotto. Margine che non può, in ogni caso, essere invocato in presenza di numerose e cospicue movimentazioni in contanti compiute sui conti correnti, non richiedendosi alcuna prova attendibile circa l’esistenza dei reati a monte del sospetto riciclaggio.
Ove si tratti di violazione del previgente art. 3 del DL 143/91 convertito, inoltre, ai fini della concreta determinazione della sanzione applicabile, occorre considerare il trattamento previsto dal vigente art. 58 del DLgs. 231/2007 ove risulti, in concreto, più favorevole per i trasgressori (ciò in forza dell’art. 69 co. 1 del DLgs. 231/2007).

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