Servizi elettronici – Esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi – Ricevuta fiscale – Copia inviata a mezzo e-mail – Ammissibilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.12.2018 n. 96)

Con riferimento ai servizi elettronici prestati da una società che svolge molteplici attività via internet o collegate alla rete (es. realizzazione di siti, applicazioni e portali), nella risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.12.2018 n. 96 è stato chiarito, fra l’altro, quanto segue:
– per le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori, l’emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente (art. 22 co. 1 n. 6-ter del DPR 633/72) ed è previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi (art. 1 del DM 27.10.2015);
– qualora si intenda comunque documentare l’operazione con la ricevuta fiscale, non è consentita un’emissione elettronica. È possibile, tuttavia, la consegna al cliente a mezzo e-mail di copia del predetto documento, se quest’ultimo è realizzato nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale (DLgs. 82/2005) e del DM 17.6.2014.

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