Con l’interpello 5.11.2015 n. 25, il Ministero del Lavoro è intervenuto in materia di assunzioni incentivate chiarendo che in caso di fusione societaria effettuata nel 2016, il cessionario incorporante può continuare a beneficiare dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni ex art. 1 co. 118 L. 190/2014 già riconosciuto alla società incorporata nel corso del 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei 36 mesi. Sul punto, i tecnici ministeriali ricordano che ai sensi dell’art. 2112 c.c., nell’ambito del trasferimento d’azienda (anche in seguito a fusione), i rapporti di lavoro con il cedente proseguono con il cessionario senza soluzione di continuità ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi. Pertanto, con riferimento agli sgravi contributivi in questione, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro “incentivati”, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti originari che legittimano la fruizione del bonus, consentendo al cessionario incorporante di poter beneficiare dello sgravio.