Secondo il Tribunale di Roma, la possibilità per i soci accomandanti di sas di consultare i libri e i documenti contabili è limitata alla fase successiva alla comunicazione annuale del bilancio. Solo dopo tale fase è consentita la consultazione della documentazione in possesso della società e, comunque, solo al fine di controllare l’esattezza delle relative informazioni.
Infatti, non possono essere assimilati, da un lato, il diritto di comunicazione di cui all’art. 2320 c.c. e, dall’altro, il potere di cui all’art. 2261 c.c., con specifico riguardo ai soci della società semplice (e della snc) che non partecipano all’amministrazione.
Di conseguenza, la richiesta del socio accomandante di accesso alla documentazione relativa all’anno sociale in corso non può essere ammessa.