Per effetto del DLgs. 156/2015, dall’1.1.2016 l’interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo si colloca tra i c.d. “interpelli probatori” di cui all’art. 11 comma 1 lett. b) della L. 212/2000.
L’istanza è facoltativa, ma nelle caselle “Imposta sul reddito-società non operativa” e “Imposta sul reddito-società in perdita sistematica” (righi RS116 di UNICO 2016 SC e RS11 di UNICO 2016 SP) occorre segnalare le alternative situazioni in cui versa la società (codice “1” in caso di accoglimento, codice “2” in caso di mancata presentazione e codice “3” in caso di risposta negativa, qualora si ritengano sussistenti le condizioni per la disapplicazione). Analoghe indicazioni vanno fornite ai fini IRAP e IVA.
La mancata indicazione del codice “2” e del codice “3” determina l’irrogazione della sanzione amministrativa da 2.000,00 a 21.000,00 euro ex art. 8 co. 3-quinquies del DLgs. 471/97.
L’interpello deve essere preventivo, a pena di inammissibilità. Il termine ultimo per l’invio dell’istanza è individuato nel termine per l’invio della dichiarazione (30 settembre per i soggetti solari). Tuttavia, posto che il nuovo decreto fissa in 120 giorni (anziché in 90) il termine entro il quale l’Amministrazione finanziaria deve fornire una risposta, nel caso di invio tramite PEC, il 20 marzo (120 giorni prima del 18 luglio, in quanto il 16 luglio cade di sabato) risulta il termine ultimo per ottenere una risposta in tempo “utile” per effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,4%. Se, invece, si utilizzano mezzi diversi (consegna a mano o plico raccomandato), il termine verrebbe anticipato al venerdì precedente, ovvero il 18 marzo.