Secondo la C.T. Reg. Emilia Romagna n. 2655/12/16, la società i cui ricavi sono integralmente costituiti da proventi per l’utilizzo del marchio, sulla base di un contratto stipulato con la società controllante, non è soggetta alla disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della L. 724/94; ciò, in quanto la situazione per cui i ricavi effettivi sono inferiori a quelli minimi è estranea alla volontà della società stessa e integra una delle “oggettive situazioni” idonee a disapplicare la disciplina.
La Commissione rigetta la tesi dell’Ufficio sottolineando altresì che, alla luce della circostanza che la società era interamente controllata, un eventuale adeguamento del contratto volto a garantire il superamento dei parametri minimi di legge per i ricavi della controllata avrebbe determinato, simmetricamente, maggiori costi per la controllante, con contestuale riduzione del suo reddito imponibile.
In aggiunta, i giudici sottolineano come la disciplina delle società di comodo deve essere orientata al principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione.