Con riguardo alla disciplina delle società non operative ex 30 della L. 724/94, la C.T.Prov. Milano 6.10.2015 n. 7882/15 ha precisato che, con riferimento ai c.d. “capannoni a rustico”, non si riscontrano i presupposti di applicazione delle penalizzazioni qualora il mancato realizzo dell’immobile e la mancata messa a reddito dipendano da impossibilità oggettiva per assenza di controparti.
Nel diverso caso di immobili inagibili, per i quali la società detentrice non provveda a lavori di ristrutturazione, i giudici hanno ritenuto che la mancata ristrutturazione possa essere giustificata dal fatto di non voler gravare la società di ingenti costi, che, in assenza di adeguati ricavi, possano comprometterne la continuità aziendale (sentenza 7880/15).
In merito alla congruità del canone al quale l’immobile viene affittato o locato, la C.T. Prov. Milano 8370/15, ha stabilito che il canone può essere inferiore al valore di mercato in presenza di un contratto particolarmente prolungato, che consenta alla società proprietaria, a fronte di un guadagno limitato, di godere di una certezza finanziaria ed economica per un lungo periodo di tempo.