Società di persone – Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica – Immobili agevolati

Alle società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed enti ad esse equiparati) competono sia la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR (in questo caso la spesa sostenuta dalla società viene attribuita ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili), sia la detrazione IRPEF del 65% per quelli di riqualificazione energetica di cui ai co. 344-349 dell’art. 1 della L. 296/2006 (applicabile anche ai fini IRES).
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che:
– la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR effettuati da società di persone commerciali (snc, sas) spetta soltanto se i lavori sono eseguiti su fabbricati (unità immobiliari) tassati in base alle norme previste per il reddito fondiario e non invece rispetto a quelli effettuati su fabbricati (unità immobiliari) tassati a costi, ricavi ed ammortamenti (rileverebbero, quindi, i soli immobili patrimoniali);
– la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica spetta ai titolari di reddito d’impresa solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.
Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non sono condivise da diverse Commissioni tributarie, oltre che dall’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti.

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