Società non operative – Coordinamento con la disciplina dei c.d. “super-ammortamenti” (circ. Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12)

La circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2016 (§ 10.2) ha precisato che, ai fini del test di operatività per le società di comodo, non rileva la maggiorazione del costo del 40% per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016; stando al tenore letterale dell’art. 1 co. 91 della L. 208/2015, la suddetta maggiorazione si applica, infatti, esclusivamente con “riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”.
La citata circ. n. 12/2016 (§ 10.3) ha altresì richiamato il precedente orientamento per cui “la disciplina delle società non operative non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge” (circ. nn. 25/2007 e 53/2009). Ne deriva – prosegue l’Agenzia – che la maggiore quota di ammortamento del periodo d’imposta (derivante dall’agevolazione) “riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo”.
In mancanza di indicazioni da parte delle istruzioni ai modelli, dovendo ridurre il reddito minimo, la quota di super-ammortamento dovrebbe essere indicata nella casella “agevolazioni” presente nei righi RS124 di UNICO 2016 SC e RS19 di UNICO 2016 SP; le relative istruzioni, infatti, fanno riferimento alla somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di agevolazioni fiscali.

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