Secondo la C.T.Reg. Milano 486/2016, sezione 24, depositata il 26.1.2016, una società non può essere considerata di comodo ex art. 30 della L. 724/94 se dimostra che è stata svolta un’effettiva attività economica e che non sussiste alcun vantaggio per i propri soci.
Nel caso di specie, la società, avente attività di realizzazione, costruzione e gestione di centri commerciali, residenziali, turistico-alberghieri, ha impugnato l’interpello, ritenuto inammissibile, a fronte di perdite fiscali conseguite in un triennio e derivanti da canoni di leasing relativi a un’operazione immobiliare.
Con la pronuncia in esame, la Commissione tributaria regionale conferma che la disciplina in esame si sostanzia in una presunzione di non operatività della società; se quest’ultima fornisce la prova contraria di svolgere un’effettiva attività economica, non opera alcuna penalizzazione.
Nella specifico, in base a quanto riportato nelle conclusioni della pronuncia “la società ha dimostrato di aver svolto una effettiva attività economica” e che la stessa non risultava mero “strumento al fine di garantire vantaggi fiscali ai propri soci”. Inoltre, quanto ai contratti di affitto e di locazione relativamente alle aziende e agli immobili di proprietà, si sottolinea l’impossibilità di modifica al rialzo posto che “l’affittuario non è disponibile a corrispondere canoni maggiori rispetto a quelli contrattualmente pattuiti all’origine”.