Il Tribunale di Milano, nella sentenza 17.7.2015 n. 8800, ha stabilito che:
– il socio accomandatario di sas che, a seguito della modifica dei patti sociali, assume la qualifica di socio accomandante, resta responsabile in maniera illimitata dei debiti contratti dalla società al momento in cui lo stesso ricopriva il ruolo di socio accomandatario;
– il soggetto che assume, nel corso della vita della società, la qualifica di socio accomandatario, diviene illimitatamente responsabile per tutti i debiti contratti dalla società, compresi quelli nati prima dell’assunzione della qualità di socio accomandatario.