C.T. Reg. Perugia 26.3.2015 n. 198/2/15 ha sancito che l’accertamento presuntivo può basarsi sulla discordanza tra le rimanenze di magazzino così come risultanti dalle scritture contabili e i dati emergenti dal software di gestione del magazzino stesso.
Trattasi, in sostanza, di dati che, in assenza di spiegazioni convincenti ad opera del contribuente, possono essere sintomatici di una contabilità “parallela”.