A partire dall’1.1.2020, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, al netto delle ipotesi di esonero previste dal DM 10.5.2019, si applica alla generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni ex art. 22 del DPR 633/72, anche laddove abbiano realizzato nel 2018 un volume d’affari non superiore a 400.000,00 euro.
Tuttavia, fino al 30.6.2020, questi ultimi possono adempiere agli obblighi in parola secondo modalità e termini semplificati. In particolare, possono inviare i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, anziché entro il termine ordinario di 12 giorni (art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015). Inoltre, laddove non abbiano attivato per tempo i registratori telematici, possono effettuare l’invio mediante i servizi web alternativi individuati dall’Agenzia delle Entrate con provv. 236086/2019 ed assolvere all’obbligo di memorizzazione mediante i registratori di cassa o le ricevute fiscali, nonché mediante l’annotazione dei corrispettivi sul registro di cui all’art. 24 del DPR 633/72.
Invece, i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000,00 euro non possono più beneficiare delle semplificazioni descritte, essendo terminato il primo semestre di applicazione del regime (circ. Agenzia delle Entrate 15/2019).